1. La sezione specializzata è competente per i reati commessi dai minori di anni diciotto.
2. Sono altresì di competenza della sezione specializzata i procedimenti concernenti i seguenti reati:
a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro II del codice penale;
b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dal titolo IX del libro II del codice penale, e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del medesimo codice, commessi in danno dei minori di anni diciotto;
c) delitti di percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;
d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;
e) delitti previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269;
f) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;
g) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli.